1. Lo statuto personale del Presidente verrà regolato da una legge del Parlamento.
2. Nel caso di demissione o di cesazione per approvazione di una mozione di censura, diniego di una questione di fiducia, decesso o incapacità permanente, sia fisica che mentale, provvisoriamente avrà l’incarico delle sue funzioni il /la Presidente del Parlamento fino alla nuova elezione dal popolo a suffragio universale.