1. Il/La Presidente nominerà il Primo Ministro della Repubblica, che avrà l’incarico per una scadenza massima di due legislature.
2. Il/La Presidente gode del diritto di veto sulle leggi adottate dal Parlamento, salvo su quelle che abbiano ottenuto una maggioranza qualificata.
3. Corrisponde al/alla Presidente promulgare le leggi ed i decreti- legge e commandarne la pubblicazione, firmare Trattati Internazionali in rappresentanza della Catalogna, accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici stranieri, indire elezioni e referendum.