1. Il Parlamento si riunisce in sedute comuni con una periodicità minima mensuale, a cui devono assistere tutti e deputati, tranne causa di forza maggiore.
2. Le sedute del Pieno sono pubbliche, tranne i supposti stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio Permanente veglierà sulla continuità dei poteri del Parlamento nei periodi tra le sedute e quando abbia finito il mandato elettorale fino alla costituzione della nuova camera.