1. Il Procuratore Generale dello Stato sarà proposto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua nomina sarà ratificata dal Parlamento.
2. I procuratori non possono appartenere a partiti politici o sindacati nell’esercizio della loro funzione, salvo le associazioni professionali. La legge ne stabilirà il regime d’incompatibilità.