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Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Catalogna.
La pubblicazione di questa Costituzione abroga, nel territorio della Catalogna, la Costituzione del Regno di Spagna approvata il 6 dicembre 1978.
La situazione provvisoria durerà un massimo di un anno.
1. Al momento della dichiarazione d’indipendenza e fino a quando non sia pubblicata questa Costituzione, il Presidente della Generalitat continuerà ad agire come capo di stato in carica.
2. I suoi compiti saranno: presiedere l’Assemblea Costituente, convocare il referendum per l’approvazione di questa Costituzione e rappresentare la Catalogna di fronte alla comunità internazionale.
3. Convocare elezioni legislative e presidenziali.
1. Deve trascorrere un minimo di due anni tra una proposta d’emendamento costituzionale ed un’altra, sia stata adottata o no nel parlamento o in referendum.
1. Il testo riformato degli articoli sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato entro cinque giorni, dopo i quali entrerà in vigore.
1. La Camera di Garanzie Costituzionali non è competente a rivedere d’ufficio o ex parte il testo della riforma una volta approvato dal referendum popolare.
2. Nessun partito politico, istituzione pubblica o di diritto privato ha legittimità per presentare ricorso d’incostituzionalità di fronte a una parziale riforma della Costituzione, una volta approvata dal popolo in un referendum.
1. In nessun caso, la riforma costituzionale può portare a decisioni che violino il diritto internazionale relativo ai diritti fondamentali sanciti dal Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
1. Se la riforma costituzionale è completa e comprende alcuni degli articoli che garantiscono i diritti fondamentali, deve essere sottoposta a un referendum entro 30 giorni una volta approvata dal Parlamento.
2. Il referendum sarà vincolante e richiederà per la sua approvazione la partecipazione di una maggioranza semplice dei votanti e dei voti validamente espressi.