Articolo 11-Diritti dei minori

1. I minori e, specialmente, i bambini, godono della protezione speciale che i trattati internazionali ed europei conferiscono loro.
2. Lo Stato garantirà il normale sviluppo della loro personalità integrale, finché essi raggiungano la maggiore età.
3. I diritti fondamentali all’educazione, alla formazione fisica e culturale, e allo sport meritano un’attenzione speciale e avvranno priorità nell’assegno budgetario della pubblica spesa.

Articolo 10-Protezione della famiglia

1. La famiglia sarà oggetto di protezione speciale, con indipendenza del fatto che le persone riguardate abbiano deciso di vivere in un rapporto eterosessuale, omosessuale, monoparentale o di qualsiasi altra natura.
2. La bigamia e la poligamia restano proibite dall’ordinamento giudiziario, giacché attentano contro la dignità della persona.
3. I poteri pubblici favoriranno la conciliazione tra la vita familiare e quella professionale, con politiche che mirino a proteggere il livello delle retribuzioni quando vi siano figli minori.
4. Lo Stato favorirà la distribuzione pari dei compiti domestici tra tutti i membri, con indipendenza del genere.

Articolo 9-Protezione dell’ambito privato

1. Tutti hanno diritto a che sia rispettata la loro vita personale e familiare, senza alcuna ingerenza pubblica ne privata, ciò che include l’inviolabilità del proprio domicilio, la segretezza della corrispondenza postale, telematica e elettronica.
2. Non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione senza consenso esplicito del titolare o autorizzazione giudiziaria motivata, se non in situazioni di urgenza per reati flagranti.

Articolo 8-La dignità e l’integrità umana

1. La vita è inviolabile. Non è ammessa la pena di morte.
2. Nessuno può essere sottomesso a torture o a modi degradanti che disprezzino la sua dignità di essere umano.
3. Tutti hanno diritto alla libertà personale, all’integrità fisica e psichica e alla scelta del luogo di residenza.
4. Lo Stato provvede a che tutte le persone in situazione di necessità o di rischio di esclusione sociale godano di una rendita minima garantita che gli permetta una vita dignitosa.

Articolo 7-L’eguaglianza

1. Nessuno può essere discriminato per ragione di sesso, etnia, origine, credenze religiose o politiche, opinioni, disabilità fisica o psichica, lingua, orientamento sessuale o qualsiasi altra circonstanza personale, sociale o culturale.
2. L’istituzione giuridica dei “privilegiati” (giudicabili da tribunale speciale) è ritenuta un vantaggio inammissibile in uno Stato democratico di Diritto e, quindi, si dichiara che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, senza nessuna differenza.
3. L’uomo e la donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un lavoro equivalente.
4. Lo Stato garantisce il principio fondamentale dell’eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, con particolare insistenza nell’ambito dell’educazione, del lavoro e dell’accesso agli impieghi di responsabilità pubblica.

Articolo 5-La capitalità

1. La capitale della Catalogna è la città di Barcellona.
2. Barcellona è la sede del Governo della Repubblica, del Parlamento e della Corte Suprema, poteri esecutivo, legislativo e giudiziario.
3. L’Amministrazione dello Stato si caratterizza dai principi di prossimità e di decentramento; conseguentemente, il Consiglio dei Ministri si riunirà, in seduta pienaria, con una periodicità minima annuale nelle città di Girona, Lleida e Tarragona.

Articolo 6-I Diritti Umani

1. L’ordinamento giudiziario della Repubblica Catalana sarà sempre interpretato in conformità dei principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, del Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali e del Patto Europeo sui Diritti Umani.

Articolo 4-La lingua

1. La lingua ufficiale e propria della Catalogna è il catalano e, quindi, essa sarà usata in modo preferente da tutte le Amministrazioni pubbliche nei loro ambiti corrispettivi.
2. Vista la composizione demografica e sociale attuale della Catalogna, e con la chiara volontà di vegliare alla migliore convivenza fra tutti i catalani qualsiasi siano i loro origini, lo spagnolo gode dello statuto di lingua co-ufficiale, e potrà essere usato, sia oralmente che per scritto, da tutti i cittadini che lo vogliano cosí.
3. L’aranese è la lingua ufficiale e propria della Val d’Aran, in regime di piena co-ufficialità col catalano
4. Tutti i Poteri Pubblici veglieranno in modo che non si produca forma alcuna di discriminazione per ragione della lingua, giacchè tutte meritano lo stesso rispetto e che tutte fanno parte della scelta personale e libera di ciascuno.
5. Dichiariamo che la lingua e la cultura favoriscono la coesione interna, la prosperità comune, l’attechimento sociale e la diversità della nazione.

Articolo 3-I simboli nazionali

1. La bandiera della Catalogna continuera a essere la storica con le quattro sbarre rosse su sfondo giallo.
2. L’inno ufficiale della Catalogna è “Els Segadors”.
3. La festa nazionale è l’11 settembre.

Articolo-2 Lo Stato catalano

1. La forma politica e giuridica di organizzazione dello Stato è la Repubblica Parlamentaria unicamerale e non presidenzialista.
2. Allo scopo di lottare contro l’ingiustizia sociale, la povertà, i conflitti violenti, le diseguaglianze economiche, la degradazione dell’ambiente e la corruzione, i principi che regolano l’ordinamento giudiziario dello Stato catalano sono: la libertà, la giustizia, l’eguaglianza dei diritti e dei doveri, la cultura, la solidarietà, i Diritti Umani, la diversità e la pace.