1. L’iniziativa legislativa per riformare la Costituzione deve essere adottata da almeno 3/5 dei membri del Parlamento.
2. Se il proietto di riforma riguarda i diritti fondamentali del primo titolo, si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei deputati.
3. Se si presenta un’iniziativa legislativa sulla riforma costituzionale, dovrà essere avallata con un minimo garantito del 25% di voti dell’elettorato.
Articolo 91-La riforma costituzionale
1. Poiché la Costituzione deve sempre adattarsi alla realtà sociale e politica del paese, si sono stabiliti i seguenti meccanismi per riformarne il suo testo, in tutto o in parte.
2. Nel corso della sua riforma rimarrà garantita la continuità del funzionamento di tutte le istituzioni del paese.
Articolo 90-Relazioni internazionali
1. La Catalogna dichiara la sua volontà di aderire alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo.
2. La Catalogna vuole continuare a far parte dell’Unione Europea, e diventare il più presto possibile il suo stato numero 29.
3. Di conseguenza, il Parlamento e il Governo eseguiranno tutti i passi necessari per raggiungere il nostro mantenimento all’interno di tali organismi,
o se del caso, la nostra appartenenza nel più breve tempo consentito del diritto internazionale.
Articolo 89-La moneta e la Banca Centrale della Catalogna
1. L’euro ha corso legale in tutto lo stato catalano.
2. L’emissione di moneta e biglietti sarà di competenza esclusiva della Banca Centrale della Repubblica, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla Banca Centrale Europea.
3. Barcellona sarà la sede permanente dal BCC.
Articolo 88-Fomento dei rapporti giuridici e politici
1. Nel marco di Europa, lo Stato Catalano promuoverà i rapporti di ogni genere con la Spagna, con particolare cura delle questioni in cui l’interesse generale sia comune.
2. Tutti i trattati firmati dalla Spagna sono assunti dalla Repubblica della Catalogna in conformità del dovere di successione, nonostante la sua futura rinegoziazione con le entità sovranazionali interessate.
Articolo 87-Relazioni di buon vicinato con la Spagna
1. La Catalogna è consapevolea dei legami multipli che nel corso della storia ha avuto con il popolo spagnolo e desidera fermamente mantenerli e migliorarli in termini di bilateralità.
2. La Repubblica garantisce i diritti di tutti quei catalani che, per qualsiasi motivo, vogliono mantenere liberamente e democraticamente i loro personali e collettivi rapporti con i nostri fratelli nella Penisola Iberica.
Articolo 86-Nuovo sistema sociale ed economico
1. La Repubblica Catalana considera prioritario che tutte le politiche internazionali ed europee nell’ambito sociale ed economico si sviluppino in modo conforme ai principi fondamentali delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea.
2. Per raggiungerli, è necessario che valori quali la competitività, lo sforzo, la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, si basino sull’assioma inequivocabile di non vulnerare mai i diritti fondamentali delle persone e dei popoli.
3. A questo proposito, l’economia di mercato rimarrà sempre soggetta a criteri di regolazione equitativa approvati dai legittimi rappresentanti dei titolari della sovranità popolare.
Articolo 85-La Catalogna, nazione di pace
1. La Catalogna è esente da forze dell’esercito ed armate, tranne la polizia propria (Mossos d’Esquadra), responsabile della pubblica sicurezza.
2. I valori supremi che lo Stato repubblicano intende trasmettere agli altri popoli del mondo sono la giustizia sociale, la cultura, la pace, la lotta contro la povertà, la tutela dell’ambiente, la solidarietà, la cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile e la parità di diritti e doveri di tutti gli esseri umani.
Articolo 84-Il Procuratore Generale della Catalogna
1. Il Procuratore Generale dello Stato sarà proposto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua nomina sarà ratificata dal Parlamento.
2. I procuratori non possono appartenere a partiti politici o sindacati nell’esercizio della loro funzione, salvo le associazioni professionali. La legge ne stabilirà il regime d’incompatibilità.
Articolo 83-Il Pubblico Ministero
1. Appartiene alla Magistratura e si propone di promuovere l’azione della giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico.
2. Il suo intervento può essere avviato d’ufficio o a richiesta di parte legittimata.
3. La legge regolerà lo statuto organico del Pubblico Ministero in base al principio di gerarchia interna ed autonomia delle altre collettività pubbliche.