Articolo 82-Rinnovamento dei membri

1. La Camera di Garanzie Costituzionali sarà completamente rinnovata ogni cinque anni.
2. I suoi membri non possono appartenere a partiti politici o sindacati, o impegnarsi in qualsiasi ufficio pubblico o di altra attività professionale o commerciale.

Articolo 81-Poteri della Camera di Garanzie Costituzionali

1. È responsabile della risoluzione dei ricorsi d’incostituzionalità e dei ricorsi giurisdizionali.
2. Le sue decisioni sono definitive, nonostante le risorse che il diritto internazionale preveda presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato e contro di loro non si può interporre alcuna impugnazione, ordinaria o straordinaria.
4. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato da qualsiasi cittadino o persona giuridica che richiami un diritto fondamentale per difendere interessi legittimi.

Articolo 80-La Camera di Garanzie Costituzionali

1. È composta di cinque giudici con competenza esclusiva per risolvere le controversie in ultima analisi, in materia di diritti fondamentali.
2. La sua composizione è regolata da una legge specifica in conformità dei seguenti criteri: uno sarà eletto a suffragio universale; uno dalla magistratura; uno dal Parlamento con una maggioranza di 3/5 dei deputati; uno dal Consiglio di Ordini di Avvocati e Procuratori della Catalogna; e l’ultimo dai Difensori locali.

Articolo 79-La Corte Suprema

1. La Corte è competente su tutto il territorio della Catalogna, è il più alto organo giudiziario in tutti i settori e sarà composta di cinque camere, ognuna con competenza esclusiva: Diritto Penale; Diritto Civile; Diritto del Lavoro; Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale.
2. Ogni camera della Corte Suprema è composta di cinque membri eletti dal Consiglio Superiore della Magistratura. I candidati devono essere giudici o avvocati di riconosciuto prestigio.
3. Il suo ruolo consisterà in unificare dottrina e stabilire giurisprudenza consolidata.

Articolo 78-Il Consiglio Superiore della Magistratura in Catalogna

1. Il Consiglio Superiore è l’organo di governo dei giudici, dei magistrati e pubblici ministeri; sarà composto di dieci membri e un presidente/a.
2. Lo statuto organico e l’incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni saranno stabiliti dalla normativa in materia.
3. Le nomine, le ispezioni, la promozione e sistema disciplinare verranno regolati da rigorosi criteri di capacità, merito e anzianità.
4. Il bilancio annuale è approvato dal Parlamento e sarà soggetto a criteri di trasparenza ed efficienza.
5. Ogni cinque anni sarà rinnovato interamente.

Articolo 77-Responsabilità patrimoniale dello Stato

1. Lo Stato è responsabile per danni occasionati per errori giudiziari e/o per il funzionamento anormale dell’Amministrazione della giustizia.
2. Ogni anno sarà fornito alla Corte Suprema della Repubblica un fondo di bilancio specifico al fine di risarcire le vittime di crimini violenti, se il colpevole è stato dichiarato insolvente, fatto salvo il diritto di ripetizione se migliorasse fortuna.

Articolo 76-Finanziamento della giustizia

1. Le spese processuali saranno determinate in base alla capacità economica del contendente.
2. Lo Stato veglierà perchè le risorse finanziarie, umane e tecnologiche siano garantite in virtù del principio di sufficienza e di ottimizzazione allo scopo che la giustizia possa svolgere i propri compiti.

Articolo 75-Cooperazione del Potere Esecutivo

1. Le sentenze e le altre risoluzioni finali dei giudici e dei tribunali devono essere adempite. In caso d’inadempimento volontario da parte della persona fisica o giuridica, saranno eseguite per mezzo di costrizione forzata.
2. La giustizia è gratuita per tutti quegli individui che non hanno adeguate risorse finanziarie, in conformità dei parametri stabiliti dalla legge in materia.

Articolo 74-Procedimenti giudiziari

1. I procedimenti giudiziari saranno pubblici, salvo circostanze eccezionali, in precedenza previsti dalla legge al fine di garantire l’inviolabilità delle vittime.
2. Tutte le questioni saranno istruite preferibilmente in modo orale, nonostante la digitalizzazione degli atti giudiziari.
3. Le sentenze e ordinanze sono pubbliche e devono avere adeguata motivazione in conformità con le regolazioni costituzionali, saranno redatte per iscritto e comunicate a tutte le parti comparite nel processo.

Articolo 73-Incompatibilità

1. I membri del potere giudiziario non possono appartenere a partiti politici o sindacati, tranne le associazioni professionali corrispondenti.
2. La legge stabilisce le incompatibilità tassate che riguardano i membri della magistratura durante il loro incarico. In nessun caso sarà proibito il loro diritto alla libertà di espressione, di opinione e di creazione intellettuale.