1. I giudici ottengono il loro posto per concorso pubblico secondo i modi stabiliti dalla legge.
2. Non possono essere sospesi, trasferiti o rimossi dall’esercizio della sua giurisdizione se non per una delle cause espressamente indicate nella legge organica in questione.
Articolo 71-La Giuria
1. Sarà il dovere dei cittadini di partecipare all’amministrazione della giustizia attraverso l’istituzione della Giuria Popolare. La legge determina gli affari esclusivi di questa istituzione.
Articolo 70-La giustizia
1. La giustizia si amministra in nome del popolo, dai giudici e magistrati membri del Potere Giudiziario.
2. I suoi membri sono soggetti soltanto alla Legge, sono indipendenti e hanno immunità nell’esercizio delle loro funzioni, oltre le responsabilità penali e/o disciplinari in cui possano incorrere.
Articolo 69-Sistema elettorale
1. Il governo della Val d’Aran è eletto dal voto universale diretto, libero e segreto, come prescritto dalla legge elettorale della Catalogna.
2. Il Conselh Generau partecipa alla preparazione di tutte le iniziative legislative che riguardano il suo territorio.
Articolo 68-Istituzioni fondamentali della Val d’Aran
1. Il governo della Val di Aran sta nel Conselh Generau, formato dal Síndic major, il Plen dei Conselhèrs/ères e la Commissione di Auditori dei conti.
2. Il/La Síndic/a è il più alto rappresentante dello Stato catalano nella Val d’Aran.
Articolo 67-La Val d’Aran
1. La Val d’Aran ha uno speciale regime giuridico stabilito dalla legge del Parlamento.
2. La sua organizzazione istituzionale e amministrativa è di esclusiva competenza del Conselh Generau, se non quella che raccoglie questa Costituzione.
3. La lingua ufficiale è l’aranese, in regime di co-ufficialità con il catalano.
Articolo 66-Le vegueries
1. Il governo e l’amministrazione autonoma delle comarche corrisponde alla rispettiva vegueria, ente formato per un/a presidente e un Consiglio composto di dieci membri.
2. Le funzioni delle vegueries e lo statuto dei suoi membri saranno stabilite da una legge del Parlamento, secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
3. Data la sua demografia, la vegueria di Barcellona ha un sistema speciale stabilito da una legge del Parlamento.
Articolo 65-Competenze dei comuni
1. I Comuni hanno competenza esclusiva in tutte le materie che gli assegna la Legge di Regime Locale.
2. Le sue funzioni sono governate dal principio di sussidiarietà, secondo le disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale, e dal principio di capacità finanziaria.
3. La pianificazione e gestione del territorio, l’urbanismo e la gestione dell’assistenza sociale è di esclusiva competenza dei comuni.
4. La pianificazione urbana e la riqualificazione del territorio devono essere approvate e autorizzate dal competente Ministero dello Stato.
Articolo 64-I governi locali
1. La struttura territoriale basica della Catalogna è basata su i comuni.
2. Le comarche sono costituite da uno o più comuni, secondo la sua popolazione e l’estensione geografica.
3. I Comuni possono firmare accordi tra di loro per formare entità sovra comunale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici comuni.
Articolo 63-Autorità nazionale anticorruzione
1. Il Parlamento della Catalogna nomina il direttore dell’Autorità nazionale anticorruzione con mandato nel corso di una legislatura, e lui assegna la dotazione di bilancio adeguata per adempire i suoi compiti in modo efficiente.
2. L’Autorità ha competenza esclusiva nelle indagini su tutti i casi di presunta corruzione politica e/o amministrativa. Non appena rilevata su un ragionevole sospetto di reato, consegnerà una relazione al Procuratore Generale della Catalogna.
3. Ha piena indipendenza e agisce con assoluta imparzialità. Nessuno dei suoi posti direttivi può appartenere a partiti politici.