1. La Corte dei Conti pubblica una relazione annuale con l’esposizione dei deficit e delle deviazioni economiche rilevate.
2. I partiti politici hanno il dovere ineludibile di consegnare alla Corte il bilancio di ogni anno, con i dettagli delle spese volte a campagne elettorali.
3. Le conclusioni e le raccomandazioni della Corte saranno date al Parlamento e al Governo dello Stato.
Articolo 61-Corte dei Conti
1. È l’organismo di ordinamento esterno per i conti pubblici dell’amministrazione dello Stato e degli altri enti locali.
2. È composto di dieci amministratori nominati dal Parlamento, con un accordo che richiede maggioranza qualificata.
3. Svolge il suo ruolo collegialmente e ha un mandato di 5 anni, rinnovabile per altri cinque.
4. Attua con piena autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, secondo la legge.
5. Devono essere regolate mediante legge lo statuto personale, le incompatibilità, le ragioni per la cessazione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte dei conti.
Articolo 60-Competenze dei Difensori Civici
1. Il Parlamento deve fornire al Difensore Civico e i Comuni ai Difensori Civici Locali la struttura materiale e le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
2. Il governo della Catalogna ha l’obbligo di cooperare con il Difensore Civico. In caso di ripetuti fallimenti, il Difensore può imporre le sanzioni previste dalla legge.
3. I Difensori esercitano le loro funzioni con piena indipendenza e obiettività, sono immutabili e possono essere rimossi o sospesi per le ragioni in precedenza stabilite dalla legge solo.
Articolo 59-Sistema di elezione dei Difensori
1. I Difensori dello Stato e quelli Regionali sono persone fisiche non adscrite a nessun partito politico durante il loro mandato.
2. Saranno eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un periodo non prorogabile de dieci anni, tra i cittadini dei loro rispettivi territori.
Articolo 58-Il Difensore Civico
1. Il / La Difensore deve proteggere e diffendere i diritti dei cittadini presso l’Amministrazione.
2. Ha l’incarico istituzionale di sorvegliare l’attività di tutte le Amministrazioni pubbliche dello Stato, senza perdere le competenze esclusive assegnate ai Difensori.
3. Ricevrà le querele e richieste di qualsiasi cittadino e viene obbligato a risponderle entro un massimo di 30 giorni.
Articolo 57-Sviluppo del territorio
1. Le Amministrazioni pubbliche eseguono le loro funzioni nel territorio d’accordo con i principi di deconcentrazione, decentramento, sussidiarietà e prossimità.
2. Lo statuto giuridico degli impiegati nel servizio dell’Amministrazione pubblica fisserà il regime di incompatibilità, la garanzia della formazione tecnica continuata cosí come le formalità di accesso.
Articolo 56-L’Amministrazione dello Stato
1. L’Amministrazione dello Stato è l’ente pubblico incaricato di eseguire le funzioni esecutive attribuite al Governo da questa Costituzione.
2. Si regge dai principi di obiettività, di difesa degli interessi generali, di sottomissione alla legge e di servizio pubblico.
3. D’accordo con il principio di transparenza, deve rendere pubblica, con periodicità minima annuale, l’informazione necessaria in modo che i cittadini possano valutare l’efficacia della sua pratica.
Articolo-55 Il Governo
1. È l’organo collegiale che dirige ed esegue l’azione politica dello Stato.
2. È composto dal Primo Ministro (Capo del Governo) e dai Ministri di ciascuno degli ambiti. Le sue funzioni e competenze verranno regolate da una legge specifica.
3. Il Consiglio dei Ministri in pieno cessa quando lo fa il Capo del Governo.
4. Tutte le norme giuridiche dettate dal Governo verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 54-Il primo Ministro / La Prima Ministra
1. Deve formare Governo entro trenta giorni naturali dopo le elezioni.
2. La composizione del Consiglio dei Ministri è competenza esclusiva del Capo del Governo.
3. Sostituisce il /la Presidente della Repubblica nei casi di sua assenza all’estero o di malattia temporale.
Articolo 53-Competenze della Presidenza
1. Il/La Presidente nominerà il Primo Ministro della Repubblica, che avrà l’incarico per una scadenza massima di due legislature.
2. Il/La Presidente gode del diritto di veto sulle leggi adottate dal Parlamento, salvo su quelle che abbiano ottenuto una maggioranza qualificata.
3. Corrisponde al/alla Presidente promulgare le leggi ed i decreti- legge e commandarne la pubblicazione, firmare Trattati Internazionali in rappresentanza della Catalogna, accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici stranieri, indire elezioni e referendum.