Articolo 52-Regime statutario e fine di mandat

1. Lo statuto personale del Presidente verrà regolato da una legge del Parlamento.
2. Nel caso di demissione o di cesazione per approvazione di una mozione di censura, diniego di una questione di fiducia, decesso o incapacità permanente, sia fisica che mentale, provvisoriamente avrà l’incarico delle sue funzioni il /la Presidente del Parlamento fino alla nuova elezione dal popolo a suffragio universale.

Articolo 51-Il /La Presidente

1. È il Capo dello Stato e la massima Autorità della Catalogna.
2. È eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto dei cittadini aventi diritto di voto.
3. Lui o Lei avrà una limitazione di due mandati di 5 anni ognuno.

Articolo 50-Legislazione di urgenza

1. Il Parlamento può delegare nel Governo la potestà di dettare norme con carattere di decreto legge se concorrono ragioni di urgenza.
2. Il Parlamento deve validare specificamente i decreti legge in una scadenza improrogabile di 60 giorni dopo la loro promulgazione.

Articolo 49-Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa legislativa corrisponde ai deputati, al Governo ed ai cittadini tramite l’iniziativa legislativa popolare.
2. Il Parlamento può delegare nelle comissioni legislative permanenti l’inoltro ed adozione di proposte di legge, salvo nei casi di leggi di riforma costituzionale.

Articolo 47-Transparenza parlamentare

1. Il Parlamento può creare comissioni di ricerca su qualsiasi affare di pubblica importanza e, particolarmente, allo scopo di depurare eventuali responsabilità politiche negli affari di presunta corruzione.
2. I deputati vengono obbligati a rendere pubblico il loro patrimonio prima che attendano il seggio. Questo rapporto verrà aggiornato alla fine della legislatura oppure se il deputato cessa le sue fonzioni prima del tempo stabilito.

Articolo 46-Regime di adozione di risoluzioni parlamentare

1. Per poter adottare risoluzioni, il Parlamento deve riunirsi con assistenza presenziale della maggioranza assoluta dei deputati
2. Per essere adottate le risoluzioni richiedono il voto favorevole della maggioranza semplice dei deputati presenti.
3. È richiesta una maggioranza qualificata, previamente stabilita dalla legge, per poter adottare norme concernienti ai diritti fondamentali.

Articolo 45-Trattati internazionali

1. La Catalogna mantiene rapporti di amicizia con tutti gli Stati democratici e sociali di Diritto. Allo scopo di garantirle, il Parlamento firmerà gli accordi e i trattati internazionali e bilaterali necessari.
2. Dopo dichè sono stati ratificati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, questi accordi e trattati fanno parte dell’ordinamento giuridico interno.
3. Tutti i trattati firmati dallo stato spagnolo rimangono vigenti, fuorché ci sia alcuna decisione contraria da una maggioranza qualificata di 3/5 parti del Parlamento
4. La Catalogna assume tutti i diritti e i doveri derivati dai detti trattati ed accordi.

Articolo 44-Pubblicità e transparenza

1. Il Parlamento si riunisce in sedute comuni con una periodicità minima mensuale, a cui devono assistere tutti e deputati, tranne causa di forza maggiore.
2. Le sedute del Pieno sono pubbliche, tranne i supposti stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio Permanente veglierà sulla continuità dei poteri del Parlamento nei periodi tra le sedute e quando abbia finito il mandato elettorale fino alla costituzione della nuova camera.

Articolo 43-Organi del Parlamento

1. Il Parlamento si compone di un / una Presidente e di un Uffizio di Presidenza eletto dai membri.
2. Le sue funzioni -processo di elezione e funzionamento delle Commissioni- verranno regolate dall’Ordinamento della Camera.
3. Questo Ordinamento regola anche i diritti e i doveri individuali e collettivi dei deputati, i modi d’intervenzione nell’esercizio delle loro funzioni, le attribuzioni dei portavoci dei partiti e le sanzioni disciplinarie in cui essi pottrebbero incorrere.