Articolo 42-Diritti e doveri dei deputati

1. I membri del Parlamento sono indipendenti e rispondono soltanto davanti agli elettori della loro circonscrizione.
2. Ogni deputato gode di piena libertà nel momento di emettere il suo voto e, conseguentemente, non viene costretto a seguire alcuna disciplina di partito.
3. Nel caso di deputati contro di cui si dia corso ad una istruzione di processo criminale, avrà le competenze il / la giudice predeterminato / a dalla legge, previa autorizzazione della Camera Penale della Corte Suprema della Repubblica, unico organo con competenza per togliere l’immunità parlamentare nel caso di reato.

Articolo 41-Regime elettorale

1. La circonscrizione elettorale è la comarca.
2. La Legge Elettorale determina il numero dei deputati, secondo criterii di proporcionalità e di rappresentazione del territorio e della populazione.
3. Ogni comarca avrà tanti collegi elettorali quanti deputati gli assegni la Legge Elettorale vigente.
4. La legge regolerà i criteri specifici di proporzionalità, allo scopo di evitare che un unico elenco o partito possa raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi.
5. Gli elenchi elettorali saranno aperti e gli elettori potranno votare qualsiasi dei candidati fino al numero massimo predeterminato dalla legge.

Articolo 40-Funzioni

1. Il Parlamento esercita la potestà legislativa, approva i bilanci e il rendiconto dello Stato, favorisce e controlla l’azione politica del governo.
2. Il Parlamento gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria e disciplinaria.
3. Elabora ed approva il proprio Regolamento interno, il proprio bilancio e lo statuto degli impiegati amministrativi.

Articolo 39-Il Parlamento

1. Il Parlamento è l’unico titolare della rappresentazione sovrana del popolo della Catalogna.
2. È composto di una unica Camera, con 105 deputati, eletti a suffragio libero ed universale, secondo i requisiti stabiliti dalla legge elettorale.
3. Tutti i cinque anni sarà integramente rinovato. Nessun deputato potrà presentarsi più di due legislature consecutive.
4. I deputati godono di piena immunità parlamentaria e, quindi, non possono incorrere in alcuna responsabilità giuridica per gli atti o per le expressioni che svolgino nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 38-L’eguaglianza e la mediazione nei conflitti vicinali

1. Nel caso di conflitto di convivenza, la volontà di conciliazione e di mediazione tra le persone che abitano nel comune, sarà la chiave di volta del modo di agire dei Difensori Locali.
2. Nel’esercizio della loro funzione, i Difensori goderanno di piena indipendenza per quanto riguarda gli altri poteri pubblici, specialmente quelli del Comune.
3. Lungo il periodo di mandato, i Difensori non potranno assumere contemporaneamente alcun altro incarico politico, specialmente di direzione dei partiti in cui militino.
4. La durata minima del mandato sarà di 3 anni, e quella massima di 5 anni, senza che si possanno presentare nuovamente alla rielezione.
5. L’incarico non verrà retribuito, benché la Corporazione Locale sia costretta a provvedere l’apposito uffizio con i mezzi umani e materiali necessarii, ed ad asumere le spese inerenti alla sua funzione.

Articolo 37-Diritti dei cittadini

1. L’ordinamento giuridico riconosce come un valore democratico il diritto dei cittadini a prendere parte agli affari pubblici del loro luogo di residenza, d’accordo col principio di prossimità.
2. L’esercizio delle competenze proprie degli enti locali potrà essere sorvegliato dal Difensore Civico Locale, che veglierà sulla diffesa dei diritti degli amministrati presso il Comune, e proporrà le apposite raccomandazioni.

Articolo 36-Organizzazione del territorio e dell’amministrazione

1. La divisione amministrativa basilare è la comarca.
2. Allo scopo di garantire la massima efficacità dei servizi pubblici, lo Stato catalano verrà composto da 7 vegueries. La legge ne determinerà l’estensione e le competenze specifiche.
3. Le comarche si dividono in comuni, che liberamente potranno unirsi allo scopo di rendere migliori servizi alla comunità.

Articolo 35-Limiti geografici e politici

1. La Catalogna, che confina a nord con la Francia, a sud e ad ovest con la Spagna, s’impegna a conservare gli attuali confini territoriali, benché favorisca i legami speciali con i territori di lingua catalana sotto la sovranità di altri stati.
2. La politica esteriore e diplomatica veglierà sul rispetto ai diritti di autodeterminazione dei popoli, esercitati d’accordo con i principi democratici e di legalità internazionale.

Articolo 34-Diritto alla libertà di matrimonio

1. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi con piena eguaglianza giuridica, indipendentemente dell’orientazione sessuale della persona scelta liberamente.
2. I rapporti giuridici delle coppie che coabitano hanno gli stessi diritti civili e sociali delle famiglie legate dal matrimonio
3. La separazione matrimoniale e il divorzio sono esplicitamente riconosciuti e protetti dalla legge, che ne determinerà i requisiti del procedimento.

Articolo 33-Divieto di discriminazione della populazione reclusa

1. I lavori forzati di qualsiasi persona priva di libertà non sono ammessi.
2. Nel caso di svolgere voluntariamente un’attività produttiva durante l’adempimento della pena in un centro penitenziario, il / la carcerato /-a avrà diritto di ricevere uno stipendio non inferiore al minimo interprofessionale.
3. I condannati alla pena di prigione avranno gli stessi diritti basilari e le stesse garanzie costituzionali delle persone libere, tranne quelli di cui siano stati privi in modo temporale e di forma esplicita da risoluzione ferma del tribunale.