1. La Costituzione, la legge e il resto dell’ordinamento giuridico diventano d’imperativo adempimento per tutti i cittadini, con indipendenza della loro nazionalità, residenza o condizione sociale.
2. Nessuno potrà essere sancito o condannato per azioni oppure omissioni che non siano esplicita e tassativamente previste nella legge anteriormente alla data della loro esecuzione.
3. Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza che seguono i reati mireranno sempre alla reinserzione sociale dell’individuo, senza pergiudizio della corrispondente componente afflittiva.
Articolo 31-Dovere di contribuire alle pubbliche spese
1. Tutte le persone fisiche e giuridiche hanno il dovere di contribuire al sostegno della pubblica spesa nel marco di un sistema tributario giusto e proporzionale
2. L’Agenzia Tributaria della Catalogna garantirà il principio d’eguaglianza fiscale nei gravami indiretti, e quello di proporzionalità in quei diretti.
Articolo 30-Diritto di protezione per malattia e di Sicurezza Sociale
1. Tutte le persone hanno diritto di assistenza sanitaria gratuita in caso di urgenza, indipendentemente della loro situazione amministrativa o di lavoro.
2. Gli assegni della Sicurezza Sociale verranno garantite, in regime di proporzionalità equa, per tutti i cittadini che lungo la loro vita abbiano contribuito al sostegno del sistema pubblico. La legge ne stabilirà le quantità economiche minima e massima per anno, che non potranno mai essere inferiori alla rendita basilare di vita dignitosa.
Articolo 29-Diritto al lavoro
1. Tutti hanno diritto di lavorare in condizioni dignitose, diritto di che vengano adottate apposite misure di sicurezza allo scopo di prevedere i rischi di incidenti, e diritto di ricevere uno stipendio equo.
2. Le organizzazioni sindacali veglieranno sull’adepimento dei diritti garantiti nei patti collettivi, e goderanno di leggitimazione per presentare le apposite reclamazioni presso la giurisdizione del lavoro.
Articolo 28-Diritto alla proprietà privata ed a un alloggio dignitoso
1. È riconosciuto il diritto alla proprietà privata, il che non impedisce di esigere al suo legitimo titolare l’adempimento dei doveri inerenti all’inseparabile funzione sociale.
2. Nel caso d’interesse pubblico, le Amministrazioni potranno espropriare o restringere il diritto di proprietà o di uso, il che non impedisce la corrispondente indemnizzazione economica.
3. Tutti hanno diritto a un alloggio dignitoso. Tutti i poteri pubblici sono costretti di mettere a disposizione dei cittadini in situazione di povertà o di rischio di esclusione soziale una
percentuale minima di alloggi in regime di affitto sociale equivalente al 10% del parco costruito in ciascuno dei communi.
Articolo 27-Presunzione d’innocenza e ricorso giurisdizionale
1. Qualsiasi cittadino può presentare ricorso in reclamo di ricorso giurisdizionale effettivo presso la Camera delle Garanzie Costituzionali della Corte Suprema, esaurite le strutture ordinarie del sistema giuridico.
2. Tutti hanno diritto alla presunzione d’innocenza, ad un giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla diffesa e all’assistenza giuridica di un avocato, di essere informato dell’accusa elevata a suo carico, di non dichiarare contro se stesso, ad un processo pubblico entro una scadenza ragionevole e di propporre le apposite prove allo scopo della propria diffesa.
Articolo 26-Garanzie e diritti basilari
1. Le libertà e i diritti riconosciuti in questa Costituzione riguardano e legano tutti i poteri pubblici.
2. Nessuno potrà essere estradato o espulso in un paese ove sia ammessa la pena di morte, la tortura o i trattamenti degradanti.
Articolo 25-Tutela presso l’Amministrazione
1. I cittadini hanno diritto di rivolgere petizioni e di presentare querele presso il Difensore civico o del Difensore locale, che dovranno essere trattate entro un massimo di 30 giorni.
2. I comuni di più di 10000 abitanti dovranno avere l’apposito Difensore civico, che provveda ai diritti dei cittadini residenti presso l’Amministrazione del comune.
Articolo 24 Diritto alla revoca delle cariche elettive
1. I mandati elettorali avranno una scadenza di due legislature. Le cariche elettive non potranno presentarsi di nuovo finché sia trascorso un periodo minimo di 10 anni.
2. Gli elettori potranno chiedere ai Tribunali competenti la celebrazione di referendum revocatorii dei sindachi, consiglieri communali e deputati che non adempiscano sistematicamente il loro programma elettorale.
3. La preparazione dell’azione giuridica dovrà venire avallata dalle firme di almeno un 25% degli elettori della lista votata.
Articolo 23-Diritto alla democrazia partecipativa e alla trasparenza
1. La Catalogna è una democrazia partecipativa ove tutti e ciascuno dei cittadini possono prendere parte all’amministrazione della cosa pubblica e del bene comune.
2. L’Amministrazione dello Stato viene obbligata a mettere alla disposizione degli elettori tutti i particolari rilevanti per quanto riguarda alla spesa pubblica, persino nell’ambito municipale, ed
a favorire la partecipazione collettiva -previo dibattito- alle decisioni relative alle priorità che devono raccogliere i pressuposti.
3. La rimunerazione delle cariche elettive sarà pubblica. Il loro stipendio sarà fissato tutti gli anni dal Parlamento e, comunque, non potrà superare 10 volte la rendita basilare di vita dignitosa