Articolo 22-Diritto di partecipare agli affari pubblici

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici per mezzo dell’istituzione democratica del voto nelle elezioni, che si terranno con una periodicità massima di tutti i 5 anni.
2. La convocazione di elezioni e di referendum, che saranno liberi e universali, è competenza esclusiva del Parlamento.
3. Tutte le personne che non siano state prive dei loro diritti civili e politici godono del diritto di suffragio attivo e passivo.
4. Tutte le persone, associazioni e fondazioni possono promuovere iniziative legislative popolari. La legge ne determinerà i requisiti e i quorum necessari.
5. Tutti i cittadini hanno diritto inalienabile di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di opportunità.

Articolo 21-Diritto all’ambiente

1. Tutte le personne hanno diritto di vivere in un ambiente sostenibile ed in una società rispettosa con le risorse naturali.
2. Consci che siamo cittadini di un unico mondo, i poteri publici provvederanno alla preservazione della biosfera, alla conservazione dei sistemi ecologici, alla regenerazione dell’acqua, dell’aria, della terra, della fauna e della flora della Catalogna.
3. Allo scopo di lasciare un pianeta più pulito e salutare per le generazioni future, la lotta contro l’inquinamento sarà una
priorità di tutti i progetti pubblici di sviluppo economico e di azioni sul territorio.
4. Il diritto di possedere le risorse naturali e di sfruttarle comporta il dovere di prevenire i danni ambientali e, se necessario, di occuparsi della loro riparazione.

Articolo 18-Diritto alla libertà sindacale e di sciopero

1. I lavoratori e gli imprenditori godono del diritto di creare organismi che diffendano i loro rispettivi interessi legitimi.
2. Tutti potranno decidere liberamente se vogliono o meno appartenere ad un sindacato e partecipare alle sue attività.
3. I conflitti inerenti ai rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori si risolveranno per mezzo della negoziazione e, se necessario, per la mediazione e l’arbitrato.
4. La legge regolerà l’esercizio del diritto di sciopero, senza alcuna altra limitazione che la sua pratica in modo pacifico.

Articolo 17-Diritto di associazione e di riunione

1. Il diritto di creazione di associazioni e di enti è libero. La legge ne regolerà le pratiche e le formalità di iscrizione nelle apposite registrazioni pubbliche. I loro statuti devono avere scopi democratici e legittimi.
2. Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente. Questo diritto potrà venire restrinto soltanto quando la riunione si faccia in luogo pubblico e per comprovati motivi in garanzia della pace cittadina.

Articolo 16-La libertà di opinione e di espressione

1. Tutti hanno diritto di manifestare e di diffondere in piena libertà le proprie opinioni per mezzo della parola, per scritto o per qualsiasi altro modo.
2. Tutti hanno diritto di ricevere informazione libera e verace per mezzo dei media pubblici e privati. La libertà di stampa è garantita, ed è dovere di tutti i poteri pubblici favorirla per mezzo della stampa, la radio, la televisione o qualsiasi altro mezzo di diffusione.
3. L’esercizio di questi diritti non può essere restrinto da nessuna sorta di censura previa.
4. Si riconosce il diritto di mantenere il segreto professionale, per quanto riguarda alla fonte di provinenza di una informazione, a tutte le persone che lavorino in qualsiasi mezzo di comunicazione, il che non è ostacolo per assumere le responsabilità civili o penali in cui si possa incorrere nel caso di diffamazione.
5. Questi diritti possono venire restrinti soltanto dalla legitima protezione dei minori, dal diritto all’onore, all’imagine e all’intimità delle persone.

Articolo 14-La libertà personale

1. Nessuno può essere privato della sua libertà, libera circolazione e residenza, fatti salvi i casi esplicitamente già raccolti dalla legge.
2. Tutta personna che venga privata di questo diritto fondamentale o a cui sia restrinto in modo preventivo deve essere immediatamente informata dei motivi. Essa rimarrà sotto protezione e custodia della polizia, goderà di assistenza giuridica, e avrà diritto di essere trasferita davanti al giudice predeterminato dalla legge, entro un massimo di 24 ore.
3. Qualunque persona a cui venga imputato un reato gode del diritto di essere sottoposta a giudizio entro una scadenza ragionevole.

Articolo 13-La libertà religiosa

1. La libertà religiosa e di culto è garantita. Tutti hanno diritto di scegliere liberamente la loro religione e le convinzioni filosofiche, e a praticarle in modo pacifico.
2. Lo Stato si dichiara aconfessionale e, conseguentemente, nessuna religione non potrà venire sovvenzionata da capitale pubblico.
3. Le pratiche di uso del velo integrale, che nasconda il volto negli ambiti pubblici sotto appiglio della religione, non meritano la protezione della legge.

Articolo 12-La nazionalità

1. In conformità di quello che stabilisce la legge, la nazionalità catalana si acquista per nascita, matrimonio, residenza, adozione o per accordo di reciprocità con un altro Stato.
2. Tutti i citadini della Catalogna che, entro un anno dalla promulgazione di questa Costituzione, cosí lo scelgano liberamente, potranno sfruttare la doppia nazionalità, catalana e spagnola, purché la Spagna riconosca loro il diritto a conservarla.
3. I catalani continueranno ad essere cittadini europei con tutti i diritti e i doveri di cui godono nel momento che si costituisca la Repubblica Catalana.